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Tribunale del Lavoro di Patti (ME)/MIUR

Ancora una vittoria al Tribunale di Patti (ME) per i professori di religione cattolica, difesi dall’Avv. Domenico Restuccia.

Un gruppo di 14 ricorsisti iscritti al sindacato SNADIR di Messina: risarcimenti da 4 a 7 mensilità. La sentenza in meno di due anni (ricorso del 2019). Con quest’ultima sentenza siamo a 7 ricorsi collettivi vinti dal 2011, per un totale di 74 ricorsisti (professori di religione) risarciti. In attesa dei prossimi ricorsi ancora pendenti presso il Tribunale di Messina; prossimamente anche a Patti e Barcellona P.G.

Messina, 16-06-2021

Tribunale del Lavoro di Bergamo/MIUR

INSEGNANTE OTTIENE IL TRASFERIMENTO (MOBILITĂ€) DA BERGAMO A SIRACUSA, MIUR CONDANNATO A PROVVEDERE CON LA MOBILITĂ€ DELLA RICORRENTE.
Lo Studio Legale Avv. Domenico Restuccia ha ottenuto dal Giudice del Lavoro di Bergamo una importante Ordinanza, dimostrando l'illegittimo comportamento degli Uffici Scolastici Provinciali. Con ricorso depositato nel mese di Agosto 2018, una ricorrente, insegnante con residenza a Siracusa, regolarmente in servizio presso la Scuola dell’Infanzia di un Istituto Comprensivo della provincia di Bergamo, proponeva, con l’assistenza dell’Avv. Domenico Restuccia del foro di Messina, una domanda ex art. 700 c.p.c. perché fosse ordinato al MIUR di considerare il diritto di precedenza ex art. 33 cc. 5 e 7 L. 104/1992 in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità provinciale per l’a.s. 2018/2019. Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, contestando la fondatezza del ricorso. 
La ricorrente si lamentava della mancata considerazione del diritto di precedenza previsto dall’art. 33 cc. 5 e 7 L.104/1992 (in ragione della condizione di handicap grave del coniuge convivente) e, di conseguenza, il mancato trasferimento presso la provincia di Siracusa o presso altra secondo l’ordine di preferenza espresso. 
L’art. 13 c. 1.IV CCNI, applicabile alla mobilità per l’a.s. 2018/2019, riconosce la precedenza per l’assistenza del coniuge disabile, tuttavia solo se la “condizione fisica che dà titolo alla precedenza” abbia carattere permanente. 
Ebbene, il difensore della ricorrente, l’Avv. Domenico Restuccia di Messina, ha dimostrato e sostenuto che la suddetta limitazione, quand’anche funzionale all’esigenza organizzativa del MIUR nella gestione di trasferimenti definitivi, non può superare il dettato legislativo, funzionale alla tutela di superiori interessi costituzionali (salute e famiglia), che non attribuisce rilevanza alla “rivedibilità” dell’accertamento dello stato di handicap. Per tali motivi, il giudice presso il Tribunale di Bergamo, accogliendo totalmente le richieste del difensore della ricorrente, ha ordinato al MIUR di considerare il diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/1992 della ricorrente di SIRACUSA nelle operazioni di mobilità provinciale per l’a.s. 2018/2019, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, provvedendo inoltre a condannare il MIUR a pagare le spese legali. 
Pertanto, l’insegnante di Siracusa, a seguito di questo provvedimento, potrà ottenere il trasferimento/mobilità da Bergamo a Siracusa, città di residenza della stessa e del marito.
Bergamo, 16-10-2018